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TITOLO 1
COSTITUZIONE – SCOPO –DURATA – LOGO – PREMIO “LA CEMASA”.
Art. 1
1. E’ costituita in Sonnino un’associazione denominata “La Cemasa”.
2. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Sonnino (LT) Via Romanello n° 16. Un’eventuale
modifica della sede non rappresenta modifica dello Statuto.
Il domicilio legale degli Associati per ogni rapporto con l’Associazione
è la sede sociale . La sede sociale potrà essere trasferita su decisione
dell’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.
L’Associazione non ha scopi di lucro, né persegue fini politici o
confessionali intende operare per:
-collaborare con gli amministratori comunali per il bene della città,
anzi, del salotto buono, ovvero del centro storico;
- promuovere ogni valida iniziativa tesa al recupero, alla tutela ed
alla valorizzazione del centro storico, patrimonio della comunità di
Sonnino nonché di restituire idonee condizioni di vivibilità e decoro al
luogo. In tal senso saranno poste in essere tutte le azioni ritenute più
opportune al raggiungimento degli scopi associativi.
- individuare ed analizzare le problematiche per una corretta gestione
del “vecchio borgo” medievale, sensibilizzando su ciò la collettività,
gli Enti competenti, l'Amministrazione locale;
- promuovere iniziative mirate a riscoprire le proprie origini, le
proprie tradizioni, la propria storia, il proprio folklore;
- diffondere la conoscenza del Paese, in campo nazionale ed
internazionale, tramite qualsiasi mezzo di divulgazione (gemellaggi,
depliant, agenzie, internet, ecc.);
- migliorare la ricettività turistica, elevandone la qualità a beneficio
dell'intera comunità;
- aderire ad iniziative promosse da altri Enti o Associazioni aventi
analoghe finalità e appoggiare attività che siano in accordo con quanto
indicato precedentemente;
- intraprendere azioni legali.
L’Associazione opera nel rispetto dell'etica della libertà, del senso
civico e di cooperazione mettendo da parte qualsiasi interesse
personale.
Art. 3
L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale ha inizio il primo
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4
Il logo riportato sul presente statuto caratterizza l’associazione.
Art. 5
L’Associazione istituisce il premio annuale denominato “La Cemasa”.
Il premio è conferito alla persona che nel corso dell’anno si è
particolarmente distinta in
TITOLO 2
SOCI
AMMISSIONE – RECESSO – ESCLUSIONE DALLA QUALITA’ DI SOCIO.
Art. 6
Soci
E’ Socio chiunque sia cittadino della Repubblica Italiana e dell’UE; i
Soci vengono distinti nelle seguenti categorie:
-Ordinari: coloro che partecipano alle attività dell'Associazione e sono
tenuti al pagamento della quota annuale.
-Sostenitori: equiparati ai soci ordinari, la distinzione è data dalla
quota associativa pari o
per multiplo la quota dei Soci Ordinari.
-Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo
dell’Associazione e pagano la quota annuale.
-Onorari: coloro che, avendo particolari meriti nei confronti
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo consideri di particolare
prestigio, limitatamente ad un solo anno rinnovabile, sempre a
discrezione del Consiglio Direttivo, più volte. Non sono dovuti al
pagamento di alcuna quota
I Soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come
Soci Sostenitori.
Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi sociali non
siano in contrasto con quelli dell’Associazione “La Cemasa”. Esse devono
accettare lo Statuto e versare la quota sociale il cui importo è
stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Le persone
giuridiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche
attraverso un proprio delegato.
Art. 7
a - L'aspirante socio deve essere presentato da un componente del
Consiglio Direttivo o da uno dei Soci. Obbligo dell’aspirante è quello
di versare la quota sociale nelle misure che verranno fissate di anno in
anno dal Consiglio Direttivo, ad esclusione dei Soci onorari che ne sono
esenti; deve sottoscrivere apposita domanda di ammissione, completa in
tutte le sue parti, nella quale dichiara di essere a conoscenza dello
Statuto, obbligandosi ad osservarlo. Tale domanda va rivolta al
Consiglio Direttivo il quale ha facoltà di decidere in merito.
b – Il Socio è tenuto a rinnovare la propria iscrizione annuale, senza
la ripresentazione della domanda.
Art. 8
a- La qualità di socio si perde per dimissioni e morosità. La morosità
viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
b- La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non
accetti più i fini statuari e non operi in conformità ad essi e nel caso
in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell’immagine
dell’Associazione. In questi casi l’accertamento della perdita della
qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo, che emette un
provvedimento di radiazione che dovrà essere comunicato con lettera
raccomandata all’interessato.
c- I soci possono recedere dall’associazione rassegnando per iscritto le
dimissioni. Il recesso ha decorrenza a tutti gli effetti dell’esercizio
successivo a quello della richiesta.
TITOLO 3
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.
Art. 9
Gli Organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Vice Presidente,
- Segretario,
- Vice Segretario,
- Tesoriere,
- Consiglieri.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10
1. L’assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata
dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta
l’anno, entro il 30 Aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei
soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro
15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere
tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso
spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8
giorni prima dalla data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo
idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto
termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la
seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata
nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
2. Spetta all’Assemblea:
a) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive
generali dell’Associazione;
c) deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e
soggetti fisici e giuridici;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il
numero,;
e) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
f) stabilire l’ammontare della quota associativa annuale;
g) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro
argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
3. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con
il pagamento della quota di Associazione.
4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri
soci purché non membri del Consiglio direttivo.
5. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri
associati.
Art. 11
L'Assemblea dei Soci è costituita da tutte le categorie dei Soci. Le sue
deliberazioni, adottate in conformità alle norme del presente Statuto,
obbligano i Soci di tutte le categorie, nonché i dissenzienti e gli
assenti, anche se a questi ultimi non notificate. L'assemblea sono
ordinarie e straordinarie.
Art. 12
1.L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresenta almeno la metà più uno dei soci. In seconda
convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti o rappresentati.
2.Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate
dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all’adunanza,
fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statuarie
che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi
degli associati. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e
relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con
voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3.Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è l’organo sociale decisionale de “La Cemasa”. Ad
esso nel suo complesso, e non ai suoi membri, spettano tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione. Per la prima determinazione
del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto
costitutivo.
E’ nominato dall’Assemblea ed è composto da :
Presidente Graziella Rinaldi
Vicepresidente Paolo Gasbarrone
Segretario Chiara Cavaterra
Vicesegretario Maria Grazia De Angelis
Tesoriere Alice Lazzarini
Consiglieri Trinca Antonella
Cavaterra Lorenzo
Cavaterra Mauro
Cavaterra Donatella
Capodiferro Romana
Cucchiarelli Pier Carlo
Il Consiglio Direttivo si rinnova con votazione ogni 10 anni e i suoi
membri possono essere rieletti; è responsabile di fronte all’Assemblea
della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle
attività inerenti lo scopo associativo politico e culturale.
Esso stabilisce inoltre l’ordine del Giorno dei lavori dell’Assemblea.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese
documentate disposte dal Consiglio.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno pari dignità e si
riuniscono almeno una volta al mese in sede e data stabiliti dal
Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti
almeno la metà più uno dei suoi membri. Esso delibera collegialmente a
maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente è
decisivo.
Il Consiglio Direttivo non può deliberare alcuna attività per la quale
non sia prevista la copertura finanziaria.
In caso di dimissioni o di indisponibilità permanente di uno dei membri
gli subentrerà il primo dei non eletti. In mancanza, il Consiglio
Direttivo ha l’obbligo di convocare l’Assemblea per l’elezione del
consigliere.
E’ fatto obbligo del Consiglio Direttivo uscente relazionare per
iscritto sulle attività svolte durante il suo mandato.
IL PRESIDENTE
Art.14
1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’assemblea e del Consiglio
Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi,
anche in giudizio, e provvede all’esecuzione dlle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 10
(dieci) anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice
Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria
amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti
bancari e postali e operare sugli stessi ; compiere ordinarie operazioni
finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da
qualsiasi ufficio, ente, persona fisica o giuridica, rilasciando
quietanza ed effettuare pagamenti di qualsiasi natura.
5. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere
la firma abbinata di un altro componente del Consiglio.
6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le
istituzioni presenti nel territorio.
7. In caso d’urgenza può adottare, altresì provvedimenti di competenza
del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella
prima riunione successiva.
IL VICEPRESIDENTE
Art. 15
Il Vice Presidente cura le relazioni con l’amministrazione locale, le
associazioni, i partiti politici, i movimenti, i componenti delle
attività produttive che esistono sul territorio.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità.
IL SEGRETARIO
Art. 16
1. Il Segretario , nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il
Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali
nonché del registro degli aderenti che prestano attività
nell’Associazione.
IL VICESEGRETARIO
Art. 17
Il Vicesegretario è d’ausilio al Segretario e lo sostituisce in caso di
indisponibilità temporanea.
IL TESORIERE
Art. 18
Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell’aggregazione, redige
il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea entro e
non oltre il secondo mese dall’inizio dell’attività, effettua i
pagamenti e registra le entrate. Il Tesoriere è contitolare insieme al
Presidente di eventuali c/c bancari o postali intestati a Associazione
per il recupero la tutela e la valorizzazione del centro storico di
Sonnino “La Cemasa”.
Nel caso in cui le delibere del Consiglio Direttivo comportino spese in
eccedenza rispetto alla disponibilità del fondo sociale, il Tesoriere ha
l’obbligo di richiedere allo stesso i mezzi finanziari per farvi fronte.
STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI
Art. 19
Per meglio coordinare l’attività del Consiglio Direttivo e per
sviluppare un rapporto più stretto con gli Associati, il Consiglio
Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali
informatici e telematici come ad es.:
- uno o più siti web gestiti dall’Associazione;
- una o più mailing list;
- uno o più news server,
- appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio
Direttivo.
TITOLO 5
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 20
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) donazioni e lasciti testamentari.
Art. 21
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31
Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo redige
il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso
la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data
stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti
ricevuti.
Gli eventuali lasciti o avanzi di gestione, così come i componenti
patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti
neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività,
impianti ed incrementi dell’Associazione stessa.
TITOLO 5
SCIOGLIMENTO
Art. 22
Lo scioglimento dell’ Assemblea è deliberato dall’Assemblea. In caso di
scioglimento dell’Associazione , tutte le risorse economiche che
residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere
divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni culturali
che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’art.5 comma 4
legge 266/91.
TITOLO 6
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.23
L’associazione può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività
da esse svolte.
Art. 24
1.La quota degli aderenti è stabilita dall’Assemblea . Essa è annuale e
non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della
qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività
dell’ Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti
alle cariche sociali.
Art. 25
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme del codice civile, delle leggi in materia di associazionismo senza
fini di lucro.
IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
IL TESORIERE
I CONSIGLIERI
Sonnino, 15 Giugno 2008
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