ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO STORICO DI SONNINO

lacemasa@yahoo.it

STATUTO

TITOLO 1
COSTITUZIONE – SCOPO –DURATA – LOGO – PREMIO “LA CEMASA”.

Art. 1
1. E’ costituita in Sonnino un’associazione denominata “La Cemasa”.
2. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.

Art. 2
L’Associazione ha sede in Sonnino (LT) Via Romanello n° 16. Un’eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello Statuto.
Il domicilio legale degli Associati per ogni rapporto con l’Associazione è la sede sociale . La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.
L’Associazione non ha scopi di lucro, né persegue fini politici o confessionali intende operare per:
-collaborare con gli amministratori comunali per il bene della città, anzi, del salotto buono, ovvero del centro storico;
- promuovere ogni valida iniziativa tesa al recupero, alla tutela ed alla valorizzazione del centro storico, patrimonio della comunità di Sonnino nonché di restituire idonee condizioni di vivibilità e decoro al luogo. In tal senso saranno poste in essere tutte le azioni ritenute più opportune al raggiungimento degli scopi associativi.
- individuare ed analizzare le problematiche per una corretta gestione del “vecchio borgo” medievale, sensibilizzando su ciò la collettività, gli Enti competenti, l'Amministrazione locale;
- promuovere iniziative mirate a riscoprire le proprie origini, le proprie tradizioni, la propria storia, il proprio folklore;
- diffondere la conoscenza del Paese, in campo nazionale ed internazionale, tramite qualsiasi mezzo di divulgazione (gemellaggi, depliant, agenzie, internet, ecc.);
- migliorare la ricettività turistica, elevandone la qualità a beneficio dell'intera comunità;
- aderire ad iniziative promosse da altri Enti o Associazioni aventi analoghe finalità e appoggiare attività che siano in accordo con quanto indicato precedentemente;
- intraprendere azioni legali.

L’Associazione opera nel rispetto dell'etica della libertà, del senso civico e di cooperazione mettendo da parte qualsiasi interesse personale.

Art. 3
L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4
Il logo riportato sul presente statuto caratterizza l’associazione.

Art. 5
L’Associazione istituisce il premio annuale denominato “La Cemasa”.
Il premio è conferito alla persona che nel corso dell’anno si è particolarmente distinta in


TITOLO 2
SOCI
AMMISSIONE – RECESSO – ESCLUSIONE DALLA QUALITA’ DI SOCIO.


Art. 6
Soci
E’ Socio chiunque sia cittadino della Repubblica Italiana e dell’UE; i Soci vengono distinti nelle seguenti categorie:
-Ordinari: coloro che partecipano alle attività dell'Associazione e sono tenuti al pagamento della quota annuale.
-Sostenitori: equiparati ai soci ordinari, la distinzione è data dalla quota associativa pari o
per multiplo la quota dei Soci Ordinari.
-Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell’Associazione e pagano la quota annuale.
-Onorari: coloro che, avendo particolari meriti nei confronti dell’Associazione, il Consiglio Direttivo consideri di particolare prestigio, limitatamente ad un solo anno rinnovabile, sempre a discrezione del Consiglio Direttivo, più volte. Non sono dovuti al pagamento di alcuna quota
I Soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.
Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli dell’Associazione “La Cemasa”. Esse devono accettare lo Statuto e versare la quota sociale il cui importo è stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche attraverso un proprio delegato.

Art. 7
a - L'aspirante socio deve essere presentato da un componente del Consiglio Direttivo o da uno dei Soci. Obbligo dell’aspirante è quello di versare la quota sociale nelle misure che verranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo, ad esclusione dei Soci onorari che ne sono esenti; deve sottoscrivere apposita domanda di ammissione, completa in tutte le sue parti, nella quale dichiara di essere a conoscenza dello Statuto, obbligandosi ad osservarlo. Tale domanda va rivolta al Consiglio Direttivo il quale ha facoltà di decidere in merito.
b – Il Socio è tenuto a rinnovare la propria iscrizione annuale, senza la ripresentazione della domanda.
Art. 8
a- La qualità di socio si perde per dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
b- La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statuari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell’immagine dell’Associazione. In questi casi l’accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato.
c- I soci possono recedere dall’associazione rassegnando per iscritto le dimissioni. Il recesso ha decorrenza a tutti gli effetti dell’esercizio successivo a quello della richiesta.


TITOLO 3
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.

Art. 9
Gli Organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Vice Presidente,
- Segretario,
- Vice Segretario,
- Tesoriere,
- Consiglieri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10
1. L’assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro il 30 Aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima dalla data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
2. Spetta all’Assemblea:
a) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
c) deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti fisici e giuridici;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero,;
e) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
f) stabilire l’ammontare della quota associativa annuale;
g) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
3. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota di Associazione.
4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio direttivo.
5. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Art. 11
L'Assemblea dei Soci è costituita da tutte le categorie dei Soci. Le sue deliberazioni, adottate in conformità alle norme del presente Statuto, obbligano i Soci di tutte le categorie, nonché i dissenzienti e gli assenti, anche se a questi ultimi non notificate. L'assemblea sono ordinarie e straordinarie.

Art. 12
1.L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
2.Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all’adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statuarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3.Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.


CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 13
Il Consiglio Direttivo è l’organo sociale decisionale de “La Cemasa”. Ad esso nel suo complesso, e non ai suoi membri, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per la prima determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.
E’ nominato dall’Assemblea ed è composto da :
Presidente Graziella Rinaldi
Vicepresidente Paolo Gasbarrone
Segretario Chiara Cavaterra
Vicesegretario Maria Grazia De Angelis
Tesoriere Alice Lazzarini
Consiglieri Trinca Antonella
Cavaterra Lorenzo
Cavaterra Mauro
Cavaterra Donatella
Capodiferro Romana
Cucchiarelli Pier Carlo

Il Consiglio Direttivo si rinnova con votazione ogni 10 anni e i suoi membri possono essere rieletti; è responsabile di fronte all’Assemblea della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività inerenti lo scopo associativo politico e culturale.
Esso stabilisce inoltre l’ordine del Giorno dei lavori dell’Assemblea.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate disposte dal Consiglio.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno pari dignità e si riuniscono almeno una volta al mese in sede e data stabiliti dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. Esso delibera collegialmente a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.
Il Consiglio Direttivo non può deliberare alcuna attività per la quale non sia prevista la copertura finanziaria.
In caso di dimissioni o di indisponibilità permanente di uno dei membri gli subentrerà il primo dei non eletti. In mancanza, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di convocare l’Assemblea per l’elezione del consigliere.
E’ fatto obbligo del Consiglio Direttivo uscente relazionare per iscritto sulle attività svolte durante il suo mandato.

IL PRESIDENTE

Art.14
1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all’esecuzione dlle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 10 (dieci) anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi ; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica o giuridica, rilasciando quietanza ed effettuare pagamenti di qualsiasi natura.
5. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di un altro componente del Consiglio.
6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
7. In caso d’urgenza può adottare, altresì provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

IL VICEPRESIDENTE

Art. 15
Il Vice Presidente cura le relazioni con l’amministrazione locale, le associazioni, i partiti politici, i movimenti, i componenti delle attività produttive che esistono sul territorio.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità.

IL SEGRETARIO

Art. 16
1. Il Segretario , nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività nell’Associazione.

IL VICESEGRETARIO

Art. 17
Il Vicesegretario è d’ausilio al Segretario e lo sostituisce in caso di indisponibilità temporanea.

IL TESORIERE

Art. 18
Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell’aggregazione, redige il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea entro e non oltre il secondo mese dall’inizio dell’attività, effettua i pagamenti e registra le entrate. Il Tesoriere è contitolare insieme al Presidente di eventuali c/c bancari o postali intestati a Associazione per il recupero la tutela e la valorizzazione del centro storico di Sonnino “La Cemasa”.
Nel caso in cui le delibere del Consiglio Direttivo comportino spese in eccedenza rispetto alla disponibilità del fondo sociale, il Tesoriere ha l’obbligo di richiedere allo stesso i mezzi finanziari per farvi fronte.

STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI

Art. 19
Per meglio coordinare l’attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli Associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad es.:
- uno o più siti web gestiti dall’Associazione;
- una o più mailing list;
- uno o più news server,
- appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.


TITOLO 5
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) donazioni e lasciti testamentari.

Art. 21
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Gli eventuali lasciti o avanzi di gestione, così come i componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi dell’Associazione stessa.

TITOLO 5
SCIOGLIMENTO

Art. 22
Lo scioglimento dell’ Assemblea è deliberato dall’Assemblea. In caso di scioglimento dell’Associazione , tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni culturali che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’art.5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO 6
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.23
L’associazione può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da esse svolte.

Art. 24
1.La quota degli aderenti è stabilita dall’Assemblea . Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’ Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 25
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di associazionismo senza fini di lucro.

IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
IL TESORIERE
I CONSIGLIERI

Sonnino, 15 Giugno 2008
 

 
 
 
 
 
 



Atto costitutivo
Locandina
Lo Statuto